06.05.2019

Il Decreto Crescita reintroduce il super ammortamento 130% per autocarri e altri beni strumentali

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Il Decreto Crescita reintroduce il super ammortamento 130% per autocarri e altri beni strumentali

Ritorna il super ammortamento per i veicoli commerciali. Con il Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 aprile, il Governo reintroduce la possibilità di super ammortamento al 130% di beni strumentali fino a 2,5 milioni di euro, ad eccezione delle autovetture, degli immobili, delle attrezzature di lunga durata e dei beni immateriali. Vengono stanziati 130 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 147 milioni nel 2022. La misura è a beneficio di piccole e medie imprese.

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Super Ammortamento e veicoli commerciali: cosa prevede il Decreto Crescita

Tra le misure deliberate dal Consiglio dei Ministri con il Decreto Crescita e di immediato interesse per le imprese è il ritorno del cosiddetto Super Ammortamento 130%: torna la possibilità di abbattere con una maggiorazione del 30% il costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, purché riferiti all'attività dell'impresa. Potranno beneficiare del re-introdotto super ammortamento gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 1 aprile al 31 dicembre 2019, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2020 purché, entro il 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione. Come in passato, l'agevolazione ricomprende i veicoli quali autocarri, trattori stradali, autoarticolati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale, mezzi d’opera, mentre non sono ricompresi nel nuovo super ammortamento i veicoli non strumentali all’impresa di cui all’art 164, c.1 del TUIR, vale a dire autovetture, ciclomotori e motocicli, aeromobili da turismo, navi da diporto e autocaravan. Esclusi anche i beni per i quali il D.M. 31/12/88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. La maggiorazione del costo di acquisizione non è applicabile altresì sull'ammontare degli investimenti eccedenti la soglia massima di 2,5 milioni di euro.

 

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